Tribunale dei minorenni di competenza Print E-mail
05 Lug, 2006 at 12:41 AM

domanda: 

Gentile Presidente abito in Lombardia e la mia citta' non e' sede di un tribunale per i Minori mi hanno detto di rivolgermi a Milano. Desideravo sapere sono obbligata a dirottarmi su Milano o posso puntare anche a Brescia (entrambe le citta' sono sedi di tribunali per i minori Grazie Laura



risposta:

Gent.ma Sig.ra Laura,

la dichiarazione di disponibilità per l'adozione nazionale può essere presentata in qualsiasi tribunale per i minorenni d'Italia (anche in più di uno in contemporanea), mentre quella per l'adozione internazionale solo nel proprio tribunale di competenza (per voi Milano o Brescia, dipende da dove risiedete).

Spero di esserLe stato utile, La saluto cordialmente

Vittorio Campione
Raccontiamo l'Adozione onlus

Commenti (13)add comment
LARA: richiesta consegna documenti adozione
BUON GIORNO
VOLEVO SOLTANTO UN INFORMAZIONE, I DOCUMENTI PER L\'ADOZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA, DEVONO ESSERE PRESENTATI PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORI?
IN ATTESA DI UNA VOSTRA RISPOSTA IN MERITO, PORGO DISTINTI SALUTI.
LARA
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September 13, 2007
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maurizio: risposta a lara+considerazione
La domanda di adozione o dichiarazione di disponibilità all'adozione deve essere depositata presso la cancelleria adozioni del tribunale dei minori di competenza per quanto riguarda l'adozione internazionale, per la nazionale invece può essere depositata in vari tribunali dei minori italiani con comunicazione a quello di competenza.
I documenti richiesti (esami.autocertificazioni.. .) vanno allegati alla domanda e quindi seguono lo stesso percorso.
Faccio una precisazione.
La presentazione della dichiarazione di disponibilità è il primo atto per la coppia interessata all'adozione, dopodichè scatta un meccanismo che porta alla visita da parte dei carabinieri, indagine dell'asl, ecc.
Sarebbe buona cosa arrivare alla presentazione della dichiarazione con una adeguata preparazione verso il mondo dell'adozione attrraverso almeno un corso di formazione, lettura di qualche libro e contatti con coppie che hanno già fatto il medesimo percorso.
Tutto ciò al fine di maturare una consapevolezza maggiore verso una scelta che è molto importante nella vita dei soggetti coinvolti e soprattutto nei riguardi del minore che ricordo deve essere al centro dell'attenzione.
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September 16, 2007
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paolo: informazioni.
Desiderei ricevere una risposta a questa domanda,posso assistere da cittadino italiano ad un processo su un caso di affido di minore?In attesa di un Vostro cenno positivo di riscontro,porgo distinti saluti.
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September 20, 2007
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Vittorio: ...
Di norma tutti i cittadini possono assistere ai processi, a meno che si tratti di processi "a porte chiuse". In caso di processi relativi a minorenni (cod. proc. penale art 472):

Casi in cui si procede a porte chiuse
1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell`autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell`interesse dello Stato .
2. Su richiesta dell`interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all`assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private un ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell`imputazione. Quando l`interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio.
3. Il giudice dispone altresÏ che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati .
3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto. (Comma aggiunto dall'art. 15, legge 15 febbraio 1996, n. 66 e poi così modificato dall'art. 13, legge 3 agosto 1998, n. 269 e poi dall'art. 15, legge 11 agosto 2003, n. 22smilies/cool.gif
4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l`esame dei minorenni.
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September 21, 2007
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Alberto: ...
per adottare la bimba di 11 anni di mia moglie, siamo sposati da 5 anni, cosa devo fare?mia moglie è una ragazza madre, c' è una via veloce?la bimba già da 4 anni risulta sul mio stato di famiglia insieme all' altra bimba di 11 mesi figlia mia e di mia moglie.grazie
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April 24, 2008
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Vittorio: adozioni in casi particolari
Le riporto un commento sulla normativa in vigore per le adozioni in casi particolari, la legge 184/1983.



In ottemperanza alla Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967 che consente agli Stati contraenti la possibilità di prevedere per i minori più tipi di adozione, il nostro ordinamento ha previsto all’art. 44 della legge 4 maggio 1983 n. 184 sul diritto del minore alla propria famiglia così come sostituito dalla legge 149/2001, una autonoma forma di adozione per i minori in alcuni casi particolari.

L’art. 44 della legge n. 184 considera l’adozione del figlio del coniuge da parte di chi di fatto svolge le funzioni di genitore. Nel caso di nuove nozze, a seguito di scioglimento di matrimonio per morte o per divorzio appare, dunque, opportuno che il figlio, entrato in un nuovo nucleo familiare ponga in essere significative relazioni con colui o colei che, non solo di fatto ma anche sul piano giuridico, quotidianamente adempie alle funzioni di padre o di madre, senza tuttavia tranciare i rapporti con l’altro genitore o con i parenti di questi.

L’adozione in casi particolari esige la prestazione di consensi e di assensi.

Deve prestare il suo consenso tanto l’adottante che l’adottato che abbia compiuto quattordici anni. Se l’adottando ha un’età minore deve essere sentito necessariamente, mentre se ha un’età inferiore deve essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento; in ogni caso se l’adottando non ha compiuto gli anni quattordici deve essere sentito il suo legale rappresentante.

L’art. 45, nella sua vecchia formulazione, richiedeva il consenso del legale rappresentante del minore quando questi fosse infraquattordicenne, ma la Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1998, n. 182 ha ritenuto che il legale rappresentante dovesse essere sentito ma non potesse vincolare il giudice espropriandolo del potere, riconosciutogli dall’ordinamento, di ultima valutazione dell’interesse del minore.

È, altresì, previsto all’art. 46 l’assenso dei genitori e del coniuge dell’adottando. Nel caso in cui esso non venga prestato (vuoi per incapacità, vuoi per irreperibilità) ma non negato, l’adozione può essere ugualmente pronunciata; nel caso, invece, in cui sia negato l’assenso, il Tribunale deve sentire gli interessati e può, ove ritenga ingiustificato o contrario agli interessi del minore il rifiuto, pronunciare ugualmente l’adozione. Al contrario, non può essere sindacato, divenendo così insuperabile, il dissenso espresso dal genitore del minore che eserciti la potestà su di lui e il dissenso del coniuge dell’adottando se convivente.

Il consenso va prestato personalmente avanti al giudice mentre l’assenso può essere dato anche da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Il provvedimento di adozione in casi particolari è emesso dal Tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore e, prima della pronuncia della sentenza, il consenso espresso può essere revocato. È tuttavia possibile, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, che lo stesso venga impugnato da parte dell’adottante o dell’adottando (personalmente se ha compiuto i 14 anni o tramite il suo rappresentante legale)o del Pubblico Ministero davanti alla sezione minorenni della Corte d’Appello.

Contro la decisione della Corte d’Appello è prevista la possibilità di ricorrere in Cassazione ma soltanto nel caso in cui sia disposta l’adozione mentre non è stato ritenuto possibile tale ricorso nel caso di rifiuto dell’adozione giacché tale provvedimento manca del carattere della definitività.

Una volta che la sentenza è divenuta definitiva, la stessa viene comunicata all’Ufficiale di stato civile per le necessarie annotazioni sull’atto di nascita dell’adottando.

Gli effetti si producono di regola dalla data della sentenza, tuttavia se, dopo la prestazione del consenso, uno dei coniugi muore, si può ugualmente procedere all’adozione, i cui effetti, eccezionalmente, si produrranno dal momento della morte dell’adottante.

Gli effetti dell’adozione dei minori nei casi particolari di cui all’art. 44 legge sull’adozione sono più simili a quelli dell’adozione delle persone maggiori di età che non a quelli dell’adozione dei minori in stato di adottabilità.

A norma dell’art. 55 legge sull’adozione si applica, tra l’altro, l’art. 300 c.c., secondo cui l’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine e non estende la propria qualità di figlio adottivo ai parenti dell’adottante. Si applica, altresì, l’art. 304 c.c., in base al quale l’adozione non attribuisce all’adottante alcun diritto ereditario alla successione dell’adottato. È applicabile, infine, l’art. 299 c.c. che, pur prevedendo l’acquisto del cognome da parte dell’adottante, sancisce la conservazione del cognome della famiglia d’origine.



Saluti
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April 25, 2008
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mara: ...
sono una ragazza madre.. mi sono sposata 2 anni fa e vorrei che mio marito adottasse mio figlio di 5 anni... non so a chi rivolgermi e dove andare...per favore mandatemi le informazioni neccessarie..

grazie in anticipo
arrivederci
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July 13, 2008
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maurizio: ...
Come scritto più sopra, l’ente a cui rivolgersi è il Tribunale per i Minorenni competente per territorio,
saluti
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July 29, 2008
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Danila: URGENTE
Siamo in possesso di idoneità all'adozione, ci chiedevamo se è possibile presentare domanda di adozione secondo l'art 44, per un neonato di cui conosciamo i genitori ma che non è stato da loro riconosciuto alla nascita (conosciamo la data ed il luogo di nascita del bambino)?
Dopo quanto tempo viene dato in adozione?
Quanti giorni di tempo ha una madre che non ha riconosciuto il suo bambino per poter cambiare idea e,se è possibile, a chi bisogna rivolgersi e come si procede in questo caso?
Grazie

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January 11, 2009
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Vittorio: Re: Urgente
L'articolo 44 della Legge 4 maggio 1983, n. 184 disciplina alcuni casi speciali di adozioni (vedi sotto).

Nel vostro caso, a mio parere, non si ravvisa nessuna delle condizioni di cui si tratta nell'articolo, ossia:

1) persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori;
2) coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
3) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

Da quello che mi pare di capire dalla vostra descrizione, non si configura nessuna di queste situazioni.

Per quanto riguarda i tempi, la dichiarazione di nascita resa entro i termini massimi di 10 giorni dalla nascita, permette la formazione dell’atto di nascita, e quindi l’identità anagrafica, l’acquisizione del nome e la cittadinanza.
Se la madre vuole restare nell’anonimato la dichiarazione di nascita è fatta dal medico o dall’ostetrica - "La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata" (DPR 396/2000, art. 30, comma 1)

L’immediata segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni della situazione di abbandono del neonato non riconosciuto, permette poi l’apertura di un procedimento di adottabilità e la sollecita individuazione di un’idonea coppia adottante.

Esistono casi particolari:
La madre che ha particolari e gravi motivi che le impediscono di formalizzare il riconoscimento, può chiedere al Tribunale per i Minorenni presso il quale è aperta la procedura per la dichiarazione di adottabilità del neonato, un periodo di tempo per provvedere al riconoscimento.
In questi casi la sospensione della procedura di adottabilità può essere concessa per un periodo massimo di due mesi, nel quali la madre deve mantenere con continuità il rapporto con il bambino.
Il riconoscimento può essere fatto dal genitore che abbia compiuto 16 anni. Nel caso di madre non ancora sedicenne, impossibilitata quindi al riconoscimento, ma che voglia occuparsi del figlio, la procedura di adottabilità è sospesa anche d’ufficio sino al compimento del 16° anno, purché il minore, adeguatamente accudito, abbia un rapporto continuativo con la madre.

Cordiali saluti

Vittorio Campione


Art. 44. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'art. 7: a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. L'adozione, nei casi indicati nel precedente comma, è consentita anche in presenza di figli legittimi. Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi. In tutti i casi l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età di coloro che intende adottare.


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January 14, 2009
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elisa: vorremmo solo una pupetta!!!
Caro presidente sono una mamma felicissima di 35 anni mio marito ne ha 44 e abbiamo 2 splendidi bimbi sani di 9 e 5 anni,da un paio d'anni abbiamo deciso di comune accordo di adottare una bambina con sindrome di down,lo abbiamo deciso per un miliardo di motivi, amore in primis,e per tutto quello che ti può dare un bambino che un figlio sano per quanto ti ami non può darti,perchè su questa terra ci siamo per un motivo e non per fare numero,e per un sacco di altri motivi a ci vorrebbe un giorno per scriverli tutti, comunque da luglio che abbiamo fatto la domanda ancora non ci è stata data riposta per un colloquio,abbiamo chiesto una bimba al di sotto dei 4 anni bianca rossa verde o gialla o nera non ci importa però ci domandiamo ma tutti quei bellissimi e bellissime bambine con la sidrome di down che fine hanno fatto?Ci sono orfanotrofi pieni di bambini abbandonati ma preferiscono tenerseli sò che da qualche parte d'italia la mia anzi la nostra bambina ci aspetta e anche i suoi fratellini sono in ansia ma quando ce la daranno? Siamo in contatto con il tribunale di Milano si possono avere altri contatti con altri tribunali d'italia e se poi si arrabbiano e ci dicono avete chiesto altrove ora abbiamo qui una bimba per voi che facciamo?Abbiamo tanto amore da dare si può fare qualcosa di più per questi bambini e per noi? La ringraziamo saluti dalla fam. Bossetti
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January 24, 2009
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Vittorio: Re: vorremmo solo una pupetta!!!
Carissima Elisa,

mi complimento innanzitutto per la vostra decisione, sicuramente sentita anche se molto impegnativa.
Quando si presenta una dichiarazione di disponibilità, ci si mette a disposizione del Tribunale per i Minorenni; dopo i colloqui con i servizi (non è chiaro dal suo racconto se li avete già affrontati), si viene solitamente contattati dal TdM per un colloquio di approfondimento.
Dopo di che, non resta che attendere: sicuramente, vista la vostra disponibilità niente affatto comune, la vostra domanda sarà tenuta in debita considerazione.
Nel frattempo, se desiderate, potete presentare la dichiarazione di disponibilità in altri TdM, segnalando che la prima domanda è stata depositata presso il Tribunale di Milano.

Vi faccio i miei migliori auguri e vi saluto cordialmente.

Vittorio Campione

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February 03, 2009
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Romina: casi di adozione
buonasera, ho due situazioni da sottoporle a cui spero mi sappia rispondere perché dalle domande precedenti non ho trovato l'informazione che cercavo.

se una donna volesse adottare la figlia di un amico in fin di vita, la ragazzina ha quindici anni e consenziente all'idea di vivere con questa donna. la madre della ragazzina è morta da anni. è possibile attivare un'adozione con il consenso del genitore? cosa bisogna fare?

secondo caso: se una coppia volesse che la donna adottasse il figlio del compagno (sopra i 14 anni e consenziente) quanto tempo dovrebbe passare dal matrimonio?

la ringrazio per le informazioni preziose che mi da
Romina
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April 16, 2010
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