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Autore Discussione: Ecco i requisiti per poter adottare  (Letto 4764 volte)
Maurizio
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ola!


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« inserita:: Aprile 22, 2008, 11:50:46 pm »

Dal sito Commissione delle adozioni Internazionali

I requisiti per l’adozione internazionale sono gli stessi che per l’adozione nazionale, e sono previsti dall’art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001) che disciplina l’adozione e l’affidamento e che riteniamo utile riportare perché il suo contenuto interessa più di ogni altro le coppie.

"L’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare."

Riguardo all’età, secondo la legge:
- la differenza minima tra adottante e adottato è di 18 anni;
- la differenza massima tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l'altro. Tale limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.
Ciò vuol dire che se la futura madre ha 47 anni ed il futuro padre 56, la coppia può adottare un bambino non più piccolo di 2 anni. Se la futura madre ha 54 anni ed il futuro padre 63, la coppia può adottare un bambino non più piccolo di 8 anni. Se la futura madre ha 50 anni ed il futuro padre 68, la coppia può adottare un ragazzino di 13.
I limiti di età introdotti dalla legge hanno lo scopo di garantire all’adottato genitori idonei ad allevarlo e seguirlo fino all’età adulta, in una condizione analoga a quella di una genitorialità naturale.
Questo dice la nostra legge; ma poiché l'abbinamento con il bambino adottabile è deciso dall'Autorità straniera, i limiti che il nostro legislatore ha spostato molto in avanti, per permettere anche a coppie non giovani di adottare, hanno poca efficacia nella realtà, perché la maggior parte dei paesi stranieri privilegia le coppie giovani.

Quindi, per adottare bisogna:
- essere in due;
- essere coniugati al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità;
- provare documentalmente o per testimonianza, ove il matrimonio sia stato contratto da meno di tre anni, la continua, stabile, perdurante convivenza antecedentemente alla celebrazione del matrimonio per un periodo almeno pari al complemento a 3 anni;
- non avere in corso nessun procedimento di separazione, nemmeno di fatto.
Infine, gli aspiranti genitori adottivi devono essere idonei ad educare ed istruire, e in grado di mantenere i minori che intendono adottare
È chiaro che per questi ultimi requisiti non si può procedere, come per i precedenti, con una semplice verifica formale, ma occorre una valutazione più complessa “nel merito”, cioè nei contenuti e nelle modalità del rapporto di coppia, che viene espletata dai Tribunali per i minorenni e realizzata tramite i servizi socio-assistenziali degli Enti locali, anche in collaborazione con i servizi delle aziende sanitarie locali; e ciò perché l'interdisciplinarità è necessaria per un'osservazione corretta della relazione di coppia e della sua reale disponibilità ad accogliere un figlio, delle sue risorse a fronteggiare le eventuali difficoltà di inserimento.
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« Risposta #1 inserita:: Luglio 22, 2008, 03:18:47 pm »

buongiorno a tutti, in verità non non abbiamo ancora inziato il cammino per l'adozione, ma volevo comunque chiedere se magari qualcuno di voi sa aiutarci...
è una domanda che ho già posto a due enti e cioè il tribunale dei minori, l'aci, ma nessuno purtroppo ha risposto.
per caso qualcuno di voi sa se il casellario giudiziale dei coniugi deve esser totalmente libero? se per es uno dei due coniugi ha pagato una multa per resistenza a pubblico ufficiale 4 o 5 anni fa, puo' essere un motivo di negazione dell'adozione da parte del tribunale o piu' tardi, eventualmente tutto andasse bene, del paese del bimbo?
Vi ringrazio molto!.....
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Maurizio
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« Risposta #2 inserita:: Luglio 25, 2008, 10:54:39 am »

ciao lapina,

dovrebbe essere un fatto totalmente discrezionale del giudice la valutazione del casellario giudiziale, nel senso che, una volta istruita la domanda con tutta la documentazione, il TdM valuta se:

1) iniziare l'iter di valutazione della coppia per l'emissione ( o meno) del decreto di idoneità, trasmettendo gli atti ai servizi sociali di competenza

oppure

2) rifiutare la domanda fin da subito  emettendo un decreto di non idoneità per la coppia perchè dalla documentazione in possesso già si evince che la coppia non può essere considerata idonea.

l'unica azione da intraprendere quindi è presentare la dichiarazione di disponibilità e attendere,
auguri!

maurizio
« Ultima modifica: Luglio 25, 2008, 11:03:16 am da Maurizio » Registrato

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« Risposta #3 inserita:: Luglio 25, 2008, 12:36:15 pm »

Grazie tante per la risposta!!
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Maurizio
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« Risposta #4 inserita:: Agosto 27, 2008, 10:45:12 am »

Grazie tante per la risposta!!
ciao lapina,
facci sapere se deciderai di inoltrare la domanda come andrà.
A presto

maurizio
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« Risposta #5 inserita:: Settembre 17, 2008, 10:00:21 am »

Grazie tante per la risposta!!
ciao lapina,
facci sapere se deciderai di inoltrare la domanda come andrà.
A presto

maurizio

Ciao Maurizio,
la domanda non l'abbiamo ancora presentata, pero' ho ricevuto la risposta del CAI - a cui avevo scritto mesi fa con lo stesso quesito che avevo posto qui nel forum- e mi hanno dato questa risposta.
La metto qui nel forum, che, anche se spero di no, magari può essere utile anche ad altre coppie che purtroppo si trovano nella stessa nostra situazione:

in merito al suo quesito la informiamo che le risultanze penali verranno valutate nel concreto e durante l'incontro con il giudice, al termine del percorso di valutazione con i servizi sociali incaricati, probabilmente verranno chieste spiegazioni a riguardo.Le ricordiamo che esiste comunque la possibilità di chiedere la riabilitazione.

Purtroppo circa 6 anni fa eravamo stati vittima di un abuso da parte della polizia e siamo stati condannati al pagamento di una multa per resitenza a pubblico ufficiale, per cui condanna penale.
Eravamo stati consigliati dall'avvocato di scegliere il patteggiamento e, sentendo qualche settimana fa questo avvocato, abbiamo saputo che, con il patteggiamento appunto, dopo 5 anni senza che la pena venga reiterata (e ovviamente, essendo stati condannati per una cosa che avevamo subito, non potevamo reiterare la cosa...), automaticamente il casellario si pulisce.
Nel caso non si pulisca automaticamente, perche magari in tribunale ci sono dei ritardi, basta comunque chiedere la "pulizia", come dice il CAI.

Ecco, volevo completare quello che avevo iniziato....
:-)
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